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SCONTRINO FISCALE: saldi, promozioni, vendita con sconti, certificazioni dei corrispettivi

10/02/2014 / FedermodaMilano

Certificazione dei corrispettivi: vendita con sconti – saldi e promozioni

SCONTRINO FISCALE saldi promozioni vendita con sconti certificazioni dei corrispettivi

Alcune aziende sono state sanzionate dall’Agenzia delle Entrate in quanto in occasione di vendite in saldo, nel battere lo scontrino fiscale non hanno evidenziato sullo scontrino lo sconto praticato. Considerato che sono in corso numerosi controlli da parte della Guardia di Finanza per verificare la corretta procedura di certificazione degli scontrini fiscali, riteniamo opportuno evidenziare quanto segue:
 
Ai sensi dell’art. 12, c. 1 del DM 23 marzo 1983, così come sostituito dall’art. 8 del DM 30 marzo 1992, lo scontrino fiscale deve obbligatoriamente contenere, tra i dati contabili anche i “corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche”.
 
L’adozione della suddetta procedura da parte degli esercenti è stata chiarita e confermata in più documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, tra cui si menziona la risoluzione n. 130/E del 2000 e la n. 152/E del 2009.
 
In caso contrario, all’esercente potrà essere imputata l’emissione di scontrino fiscale per importi inferiori a quelli reali.
 
Come noto, la disciplina sanzionatoria in materia di violazioni inerenti gli obblighi di documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni imponibili soggette ad imposta sul valore aggiunto è regolata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
 
Al comma 3 della predetta disposizione si legge che “Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato”.
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 471 del 1997, “Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese”.
 
D’altra parte comportamenti difformi all’indicazione dello sconto nello scontrino fiscale costituirebbero, potenzialmente, un atto di concorrenza sleale nei confronti degli acquirenti, in quanto carenti di chiarezza e trasparenza sul prezzo di vendita del bene.
 
Atteso quanto sopra, nell’evitare si possa incorrere nelle sanzioni amministrative previste per la fattispecie in oggetto, è opportuno prestare la massima attenzione all’atto dell’emissione dello scontrino, operando il necessario distinguo tra prezzo di partenza e quello ribassato.
 
Nello specifico, è opportuno che gli scontrini vengano stampati riportando il prezzo di partenza, il ribasso o la percentuale dello stesso e il prezzo finale del bene per il cliente.
Tutto ciò indifferentemente dalle ragioni del ribasso del prezzo dell’articolo (saldo, vendita promozionale, merce difettata, arrotondamento, cliente parente/amico ecc.).
 
In conclusione si precisa che, ai sensi dell’art. 12, c. 1 del DM 23 marzo 1983 lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni, ciascuna con un proprio capoverso:
 
• Ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
• Numero di partita IVA dell’emittente e ubicazione dell’esercizio;
• Dati contabili:

1. corrispettivi parziali (°), con relativi eventuali sconti o rettifiche;
2. eventuali subtotali;
3. eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati;
4. totale dovuto;
5. per le prestazioni, eventuali corrispettivi in tutto o in parte non riscossi;
6. ammontare del versamento (facoltativo);
7. resto (facoltativo)

• data, ora di emissione e numero progressivo;
• logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio.
 
(°) in caso di vendita di più articoli allo stesso cliente è obbligatorio che sullo scontrino fiscale venga battuto il corrispettivo parziale  di ogni singolo articolo venduto, non è consentita l’indicazione del solo totale della vendita effettuata. 

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